Dichiarazione anticipata di trattamento (cosiddetto testamento biologico)

 

Legge n. 219 del 22 dicembre 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)
Legge n. 219 del 22/12/2017

 

DESCRIZIONE

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso apposite Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), meglio conosciute come “Testamento Biologico” esprimere le sue volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, persona maggiorenne, deve sottoscrivere il relativo modulo di accettazione a tale nomina.
La nomina del fiduciario può essere revocata in qualsiasi momento da parte del disponente, il quale provvede a nominare altro fiduciario. L'atto di revoca e/o di nuova nomina del fiduciario dovrà essere depositato presso l'ufficio dello Stato Civile e da esso annotato nell'apposito registro. Con le stesse modalità anche il fiduciario può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, con apposito atto di rinuncia da presentare come sopra indicato. Qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Il medico è tenuto al rispetto delle disposizioni; può disattenderle, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, o comunque in casi ben determinati dalla legge. In caso di necessità, o di conflitto fra il fiduciario ed il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare, secondo le procedure previste dal codice civile.

PROCEDURA

Le dichiarazioni, redatte per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata, consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza, previo appuntamento,  munito del documenti di identità valido. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e far consegnare dal disponente la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d’identità.

L'ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, in quanto la sua funzione si limita alla verifica dei presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità ed alla residenza.

Al momento della consegna l'ufficiale di Stato Civile fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata.

L’Ufficale dello stato civile del Comune di residenza provvede all'annotazione delle dichiarazioni nel Registro delle D.A.T., in forma cartacea e digitale, nel quale vengono registrate in ordinato elenco cronologico, e assicura la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

MODULISTICA

Al solo fine di facilitare il percorso, si rendono disponibili i seguenti moduli:
- Dichiarazione di volontà in materia di disposizioni anticipate di trattamento, munita di nomina e accettazione del fiduciario
- Dichiarazione di deposito delle D.A.T. (che può essere rilasciata in copia al disponente come ricevuta)
- Nomina e accettazione del fiduciario
- Revoca della nomina di fiduciario
- Rinuncia dell’incarico di fiduciario

COSTI

 Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 22 dicembre 2017, n. 219, 'Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento', pubblicata sulla G.U. del 16/01/2017

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il martedì ed il mercoledì dalla ore 09.00 alle 12.30