Esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico, ai sensi del D.L. 34 del 19 maggio 2020

 

Art. 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio)

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio)

Art.177 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
     a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
     b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.